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Corte di Appello Palermo - Ministero della Giustizia

Corte di Appello Palermo
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Uffici e Cancellerie

Telefono:

091.7423730

Responsabile:

Personale amministrativo:

Orario al pubblico:

L’archivio civile è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle13.00

Ubicazione:

Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Piano:

Primo - Ammezzato

Stanza:

34-35-36-69

Attività svolte:  

Iscrizione a ruolo delle cause, repertorio, rilascio copie e certificati, ritiro fascicoli ed archivio atti civili. Per chiedere copia delle sentenze e degli atti delle cause civili ordinarie e dei procedimenti di volontaria giurisdizione archiviati, gli interessati possono compilare il modulo on-line.

Altre Informazioni:

Consultazione pubblica dei Registri

ATTENZIONE: Nuovi importi Contributo unificato Importi aggiornati con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e con decorrenza 25/06/2014

Costituzione delle parti

Per la costituzione delle parti in cancelleria devono osservarsi i termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 165, 166 e 347 codice procedura civile 70 e 70 bis disposizione attuazione c.p.c.

  • Costituzione dell'appellante: l'appellante che si costituisce nei termini deve depositare nell'ufficio della Cancelleria del Ruolo Generale Civile, oltre la nota di iscrizione della causa a ruolo:
  1. il proprio fascicolo con gli atti e documenti di causa, inseriti in sezioni separate, cuciti e corredati di indice che deve essere sottoscritto, con l'originale dell'atto di appello, della procura e copia della sentenza impugnata. Se l'atto d'appello è notificato a più persone l'originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione articolo 165 codice procedura civile e 74 disposizione attuazione c.p.c.); sulla copertina del fascicolo di parte devono essere iscritte tutte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio ( articoli 73 e 74 disp. att. c.p.c.);
  2. tre copie in carta libera dell'atto di appello e tre della sentenza impugnata nonché un’altra copia dell'atto di appello e della sentenza per il P.M., se questi debba intervenire a norma dell'art. 70 c.p.c..

Inoltre, nel caso di rinvio dalla Corte di Cassazione, altrettante copie delle sentenze delle precedenti fasi e dell'atto di citazione in riassunzione (artt. 168 c.p.c. e 73 disp. att. c.p.c.);

  • Costituzione dell'appellato: l'appellato che si costituisce dopo l'iscrizione della causa a ruolo deve depositare:
  1. il proprio fascicolo con gli atti e documenti inseriti in sezioni separate, cuciti e corredati di indice che deve essere sottoscritto, con l'originale della comparsa di risposta e con le copie necessarie per le parti, per il fascicolo di ufficio e per il Presidente, per il terzo componente e, quando occorra, per il P.M. (artt. 166 c.p.c. e 111 disp. att.).

Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contiene le copie degli atti sopra indicati (art. 73 disp. att. c.p.c.).
Entrambe le parti devono comunicare inoltre le generalità complete, l'indirizzo, il numero di codice fiscale e, se coniugati, il regime patrimoniale.
Le esenzioni dal contributo sono disciplinate dall'art.10 del Decreto Presidente della repubblica (D.P.R.) 115/2002.
La costituzione dovrà avvenire, prima dell'assegnazione della causa alla sezione, nella cancelleria del Ruolo Generale Civile; dopo l'assegnazione, nella cancelleria della sezione designata.

Iscrizione a ruolo

All'atto della costituzione dell'appellante o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione dell'appellato, il cancelliere, su presentazione della nota di iscrizione a ruolo, iscrive la causa sul ruolo generale (art. 168 c.p.c.).
La nota di iscrizione a ruolo deve contenere (art. 71 disp. att. c.p.c.):

  1. l'indicazione delle parti, completa di generalità, residenza e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, nonché l'indicazione del procuratore che si costituisce;
  2. l'oggetto della domanda;
  3. la data di notificazione dell'atto di appello;
  4. l'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.

In essa sarà indicato, altresì, se ricorrono motivi particolari per l'assegnazione della causa all'una o all'altra sezione.
Al fine di agevolare l'attività di tutti gli operatori, a partire dagli avvocati, e di razionalizzare la rilevazione statistica di alcuni dati relativi ai processi civili, realizzando una migliore organizzazione e gestione del servizio giudiziario, è oggi obbligatorio l'utilizzo di un modello unico di nota di iscrizione, o nota di accompagnamento, valido per tutto il territorio nazionale anche se differenziato per i singoli ruoli di iscrizione.
Questo modello unico prevede l'indicazione di ulteriori dati rispetto a quelli dell'art. 71 disp. att. c.p.c., tra i quali:

  • il valore della controversia ed il relativo importo del contributo unificato, ovvero la specificazione dei motivi di esenzione dallo stesso;
  • l'oggetto ed il codice della domanda;
  • il numero di ruolo generale del procedimento di 1° grado;
  • il numero e l'anno della sentenza appellata;
  • l'ufficio giudiziario che l'ha emessa;

Il modello di nota di iscrizione e la tabella riassuntiva degli oggetti con i relativi codici sono pubblicate sul sito Internet "GIUSTIZIA.IT". (VEDI ELENCO OGGETTI C.A. CONT. e VOL.)

Iscrizione a ruolo mediante codice a barre: 

All'atto dell'iscrizione a ruolo, la parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato secondo gli importi di cui all'art. 13 Testo Unico (T.U.) delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115, come modificato dall'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, oltre alle anticipazioni forfettarie (€ 8,00) per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile (art. 30 T.U., 115/2002).
Il valore della causa deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 2, T.U. 115/2002). Se manca la dichiarazione di cui sopra, il processo si presume dal valore indicato al comma 1, lettera g, dell'art. 13 citato T.U. per cui il c.u. richiesto sarà pari ad € 1.221,00 (art. 13, comma 6, T.U.). Sono esenti dall'imposta di bollo e di registro nonché dai diritti di cancelleria i reclami e gli appelli in materia di separazione tra coniugi e di divorzio. Per ogni altra ipotesi di esenzione si richiama il disposto dell'art. 10 del T.U. (Vedi prospetto C.U.)

Formazione del fascicolo d'ufficio e adempimenti successivi

 

Eseguita l'iscrizione della causa sul ruolo generale, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione e copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e l'originale del biglietto di cancelleria con cui sono state comunicate alle parti le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice, nonché due fascicoletti, uno per il Presidente e l'altro per il terzo componente del collegio. Controlla inoltre la regolarità, anche fiscale, degli atti e dei documenti, e data e sottoscrive col visto di deposito l'indice del fascicolo di parte (artt. 168 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c.).
Il cancelliere presenta senza indugio gli atti al Presidente della Corte, che provvede all'assegnazione della causa ad una delle sezioni, alla quale vengono trasmessi gli atti. Il cancelliere della sezione presenta gli atti al Presidente, il quale provvede alla designazione del Collegio e del relatore.Nei procedimenti per i quali la Corte è giudice di primo grado si applicano le norme relative alla nomina ed ai poteri del giudice istruttore previste per i giudizi davanti al Tribunale.

Comunicazione degli atti al P.M.

Quando è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'art.70 c.p.c. il Presidente dispone che gli atti vengano comunicati al P.M. Analogamente dispone ogni volta che ravvisa sussistere ragioni per l'intervento del P.M. ai sensi dell'art. 70 ultimo comma c.p.c. (art. 71 c.p.c.).

Abbreviazioni dei termini

Nelle cause che richiedono pronta spedizione l'appellante può richiedere che i termini per comparire siano abbreviati fino alla metà. L'istanza in calce alla citazione deve essere depositata nella cancelleria del Ruolo Generale Civile insieme con le relative copie. Il Presidente della Corte provvede in calce all'atto originale dell'appello con decreto che deve essere trascritto sulle copie destinate alla notificazione (artt. 163 bis c.p.c. e 70 disp. att. c.p.c.).
L'appellato, a sua volta, se il termine assegnato dall'appellante ecceda quello minimo per comparire, può, costituendosi prima di tale termine, chiedere che l'udienza di prima comparizione sia fissata con congruo anticipo. L'istanza è proposta con ricorso che deve essere presentato nella predetta cancelleria se la causa non è stata ancora assegnata alla sezione, altrimenti nella cancelleria di questa. In calce al ricorso il Presidente della Corte, o il Presidente della Sezione, fissa con decreto l'udienza di prima comparizione. Il decreto deve essere comunicato dalla cancelleria, insieme con il ricorso, ai procuratori delle parti costituite, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata con esso (artt. 163 bis c.p.c. e 70 disp. att. c.p.c.).
A questo effetto l'appellato deve presentare, insieme con l'originale del ricorso, tante copie quanti sono i procuratori delle parti alle quali deve essere fatta la comunicazione, oltre una copia per le esigenze della comunicazione.
Il ricorso, con il decreto, deve essere notificato alle parti non costituite, nel termine stabilito dal Presidente (art. 70 disp. att. c.p.c.).

Istruzione della causa

La trattazione dell'appello è collegiale (per i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi dell'art. 90 Legge 26 novembre 1990 n° 353, nel testo più volte modificato).
Per i procedimenti devoluti in primo grado alla Corte di Appello (opposizioni alla stima, delibazioni di sentenze straniere, procedimenti di cui all'art. 33 della Legge n° 287/90, etc.) la trattazione è affidata al consigliere istruttore e si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di 1° grado, fermo restando che la decisione è sempre collegiale.
Nella prima udienza di trattazione il collegio – o il consigliere istruttore nei procedimenti di vecchio rito e in quelli di primo grado - verifica la regolare costituzione delle parti e, quando occorre, ordina l'integrazione del contraddittorio o la notificazione prevista dall'art. 332 c.p.c., oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti (artt. 184, 350 c.p.c.).
Dal momento della entrata in vigore delle modifiche di cui al Decreto Legge (D.L.) 14 marzo 2005 n° 35, come convertito con Legge 14 maggio 2005 n° 80 e successive (succ.) modifiche (mod.), nella udienza fissata per la prima comparizione delle parti e per la trattazione, il giudice verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'art.102, 2° comma, dall'art. 164, 2°, 3° e 5° comma, dall'art.167, 2° e 3° comma, dall'art.182 e dall'art. 291, 1° comma.
Quando pronuncia i provvedimenti di cui sopra, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti (artt. 134 e 183 c.p.c.).

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.

Sull'istanza di cui all'art. 283 c.p.c. il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte, mediante ricorso al Presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione.
Il Presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile (art. 351 c.p.c.).
Per i procedimenti soggetti al vecchio rito permane la competenza del Presidente o del consigliere istruttore e, in sede di reclamo, del collegio, per essi trovando applicazione l'art. 351 c.p.c. nel vecchio testo.

Esame del fascicolo ed estrazione di copie.

Le parti o i loro difensori possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio ed in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia (art. 76 disp. att. c.p.c.).

Ritiro dei fascicoli di parte.
Ciascuna parte può ottenere dal Presidente l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria, ma deve depositarlo di nuovo ogni volta che venga disposto (art. 169 c.p.c.). L'istanza può essere fatta verbalmente durante l'istruttoria della causa, ovvero proposta con ricorso in bollo, o in carta semplice per i procedimenti assoggettati al contributo unificato. Il Presidente provvede con decreto in calce. La parte dovrà rilasciare ricevuta alla cancelleria al momento del ritiro del fascicolo. Il provvedimento viene inserito nel fascicolo d'ufficio (artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c.). Ciascuna parte ha poi facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 169 c.p.c., ma deve restituirlo, al più tardi, all'atto del deposito della comparsa conclusionale (art. 169 c.p.c.).

Sentenze non definitive.Il procuratore dell'appellante deve depositare nella cancelleria della sezione tre copie in carta libera delle sentenze non definitive pronunciate dalla Corte nel corso del giudizio (art. 278 c.p.c.).

Trattazione della causa davanti al Collegio - Decisione

  1. Precisazione delle conclusioni e scambio delle comparse conclusionali: esaurita la trattazione il Collegio invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c. (art. 352 c.p.c.).
  2. Deposito delle comparse conclusionali e delle memorie: le comparse e le memorie debbono essere inserite nel fascicolo di parte insieme alle copie in carta libera per il fascicolo di ufficio, per il Presidente e per gli altri componenti del collegio e, quando occorra, per il P.M. Il cancelliere non deve consentire che si inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultino comunicate alle altre parti e di cui non gli siano consegnate contemporaneamente le copie sopra indicate (art. 111 disp. att. c.p.c.). Il Collegio può fissare un termine minore di quello di cui all'art. 190 c.p.c.. Il cancelliere appone sugli originali delle comparse e delle memorie il visto con la data del deposito e l'indicazione del numero delle copie presentate. Il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa (275 c.p.c.), deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese (91 c.p.c.) indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita (art. 75 disp. att. c.p.c.).

Trattazione della causa davanti al consigliere istruttore

Per i procedimenti devoluti alla competenza della Corte quale giudice di primo grado si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il giudizio davanti al Tribunale, ferma restando in ogni caso la collegialità della decisione.

Procedimenti soggetti al vecchio rito

Continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori alla riforma di cui alla legge n° 353/90 e successive modifiche.

Pubblicazione delle sentenze:

La pubblicazione delle sentenze avviene mediante deposito in cancelleria. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data, la firma ed entro cinque giorni ne dà notizia alle parti che si sono costituite, mediante biglietto contenente il dispositivo (art. 133 c.p.c.). Dal momento della entrata in vigore delle modifiche di cui al D.L. 14 marzo 2005 n° 35, come convertito con Legge 14 maggio 2005 n° 80 e succ. mod., tale avviso può essere comunicato anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti (art.183 c.p.c.). La pubblicazione delle sentenze nelle cause in materia di controversie agrarie e individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché in quelle comunque soggette al rito delle controversie di lavoro (locazioni, etc.) avviene mediante lettura del dispositivo, da parte del Collegio, nella stessa udienza di trattazione (art. 437 c.p.c.).

Restituzione dei fascicoli:definita la causa, i procuratori delle parti sono tenuti a ritirare sollecitamente i rispettivi fascicoli; la cancelleria è esonerata dal rendere conto della relativa documentazione trascorsi tre anni dalla definizione della controversia (art. 2961 codice civile (c.c.) ).

Provvedimenti sulla esecuzione della sentenza

  1. In pendenza di appello: Confronta (Cfr.) paragrafo (parag.) 7.
  2. In pendenza di ricorso per cassazione: l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione si propone con ricorso al Presidente del Collegio, il quale con decreto in calce, ordina la comparizione delle parti davanti al Collegio in camera di consiglio. Il Presidente del Collegio, in caso di eccezionale urgenza, può disporre, con decreto stesso, l'immediata sospensione dell'esecuzione. Copia del ricorso e del decreto è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. La Corte, ove ritenga che dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione (art. 373 c.p.c.). Non può essere deciso sull'istanza di sospensione se l'istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza (art. 131 bis disp. att. c.p.c.). In pendenza di opposizione di terzo o di impugnazione per revocazione: la sospensione può essere disposta con ordinanza in Camera di Consiglio con lo stesso procedimento previsto sub b).

Correzioni di errori materiali nelle sentenze e nelle ordinanze

L'istanza di correzione di errori materiali o di calcolo, o di omissioni incorse in sentenze o in ordinanze non revocabili, si propone con ricorso in carta semplice presentato nella cancelleria della sezione che le ha pronunciate (art. 287 c.p.c.). Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il Collegio provvede con decreto (art. 288 c.p.c.). Se la correzione è chiesta da una delle parti, il Presidente, con decreto in calce al ricorso, da notificarsi a cura del ricorrente insieme al ricorso stesso, fissa l'udienza in cui le parti devono comparire davanti al Collegio, che provvede con ordinanza. Questa deve essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull'originale del provvedimento (artt. 288 c.p.c. e 121 disp. att. c.p.c.).

Reclami avverso provvedimenti cautelari

I reclami avverso provvedimenti cautelari verranno trattati da altra sezione della Corte (art. 669 terdecies c.p.c.).

Affari da trattarsi in Camera di Consiglio

  1. Affari ordinari di volontaria giurisdizione: Sono trattati dalle sezioni civili e sono, ad esempio, i seguenti: vincolo e svincolo di cauzione dei conservatori delle ipoteche, delibazione di adozioni estere, esecutorietà di rogatorie estere, ricorsi avverso i provvedimenti del Presidente del Tribunale in tema di mancata iscrizione o dì cancellazione dall'albo dei consulenti tecnici o per mancata iscrizione all'albo dei giornalisti, rettifiche dello stato civile, nomine di arbitri, reclami in materia fallimentare, e di società, riabilitazioni civili.La sezione famiglia-minorenni e provvedimenti di cui all'art. 58, comma 1, Regio Decreto n° 12/1941 (così come sostituito dall'art. 18, D.P.R. n° 449/1988) tratta gli affari di volontaria giurisdizione in materia di famiglia. Le istanze relative ai predetti affari si propongono con ricorso redatto su carta semplice e si presentano al ruolo generale civile previo contestuale pagamento del c.u. ex art. 13, comma 1, lettera b) D.P.R. 115/2002 pari ad € 70,00, oltre € 8,00 (v. parag. 3), fatta eccezione per i procedimenti esenti per legge.
  2. Affari minorili da trattarsi in camera di consiglio: Sono trattati dalla sezione famiglia e minorenni i reclami avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni (art.38, comma 4 disp. attuazione c.c.) quali, ad esempio, i provvedimenti in materia di autorizzazione a contrarre matrimonio, di riconoscimento dei figli naturali, di esercizio della potestà dei genitori. I reclami in dette materie devono essere presentati con istanza su carta libera con contestuale pagamento del c.u. come sub A). Sono, inoltre, trattati dalla sezione per i minorenni i reclami nell'ambito delle procedure previste dalla Legge 4 maggio 1983, n° 184 che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori; gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi a dette procedure devono essere presentati alla cancelleria della sezione e sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto (art. 84 della legge 4 maggio 1983, n° 184).
  3. Affari di natura contenziosa per i quali è previsto il procedimento camerale. Vi sono ricompresi, tra l'altro, i procedimenti di "equa riparazione" di cui alla legge n° 89/01, quelli in materia di sanzioni disciplinari ai notai, delle sanzioni amministrative di cui all'art. 195 Decreto Legislativo (D.Lgs.) n° 58/98, di soggiorno degli extracomunitari, di esecuzione senza contraddittorio di provvedimenti giurisdizionali di autorità straniere, di delibazione su richiesta congiunta delle parti delle sentenze dei Tribunali ecclesiastici, etc.

Avvertenze per le controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie

  1. Le udienze, esclusivamente collegiali, hanno luogo: il martedì di ogni settimana con inizio alle ore 9,30 quanto all'istruzione di tutte le controversie e alla trattazione e discussione di quelle di previdenza e assistenza obbligatoria; il giovedì di ogni settimana con inizio alle ore 10,00 quanto alla trattazione e discussione. materia di lavoro.
  2. L'appello è proposto sotto forma di ricorso, in carta libera, contenente gli elementi indicati dall'art. 434 c.p.c. da presentarsi alla cancelleria della Sezione con iscrizione mediante nota con codice a barre.Insieme con il ricorso vanno depositati:
  • la nota di iscrizione a ruolo con tutte le indicazioni di cui all'art. 71 delle disposizioni di attuazione;
  • gli atti e i documenti di causa, cuciti e corredati di indice che deve essere sottoscritto;
  • il contratto o i contratti collettivi eventualmente necessari per la decisione delle controversie;
  • almeno tre copie in carta libera del ricorso di appello e della sentenza impugnata (art. 168 c.p.c. e art. 73 disp. att. c.p.c.).

 

L'appellato deve costituirsi con memoria nei termini stabiliti dall'art. 436 c.p.c.. Insieme alla memoria dovrà depositare:

  • gli atti e i documenti di causa, cuciti e corredati di indice che deve essere sottoscritto;
  • almeno tre copie in carta libera della memoria di risposta oltre quelle necessarie per lo scambio con le altre parti (art. 168 c.p.c. e art. 73 disp. att. c.p.c.).

Il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione è comunicato al ricorrente a cura della Cancelleria. Da tale comunicazione decorre il termine della notifica di cui all'art. 435, 2° comma, c.p.c. (C.C. n° 15/77).

Le istanze per la sospensione dell'esecuzione di sentenze di primo grado è proposta nell’atto di appello, quelle per la sospensione delle esecuzioni delle sentenze di secondo grado in pendenza di ricorso per cassazione, vanno proposte con ricorso al Presidente della Sezione che fissa l'udienza per la comparizione delle parti innanzi al Collegio in Camera dì Consiglio.
Ricorso e decreto sono comunicati alle altre parti a cura della Cancelleria (artt. 431, 447, 373 c.p.c.).

Tutti i ricorsi, atti, documenti, nonché i provvedimenti relativi alle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura (art. 10, I comma, legge 11 agosto 1973, n° 533).
Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'Erario (art. 10 della legge 11 agosto 1973, n° 533).

 


Sede: Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Piano: Primo - Ammezzato

Stanza: 36

Telefono091.7423402

Mail: marina.pitarresi@giustizia.it 

Responsabile:

Orario:  Apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00


Responsabile:

Orario al pubblico:

Apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00

Ubicazione:

Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Piano:

Primo - Ammezzato

Stanza:

4-5-6

Attività svolte:  

Attività di cancelleria e assistenza ai magistrati

Sezioni aggregate: Sezione per i Minorenni, Sezione Usi civici e Tribunale Regionale delle Acque pubbliche

Altre Informazioni:  

Consultazione pubblica dei Registri

Procedimenti con rito camerale

Lista degli allegati

Allegati

Responsabile:

Orario al pubblico:

Apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00

Ubicazione:

Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Piano:

Primo - Ammezzato

Stanza:

11-10-9-8

Attività svolte:  

Attività di cancelleria e assistenza ai magistrati

Altre Informazioni:  

Consultazione pubblica dei Registri

Lista degli allegati

Allegati

Responsabile:

  • Dott. Salvatore Gulì

    Funzionario Giudiziario

    email: salvatore.guli@giustizia.it

    tel: 091.7423726

    Stanza: 18

    Note: Coordinatore delle Sezioni Seconda e Terza Civile Dott.ssa Barbara Foderà - tel. 091/7423794

Orario al pubblico:

dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00

Ubicazione:

Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Piano:

Primo - Ammezzato

Stanza:

13-14-15-16-17-18

Attività svolte:  

Attività di cancelleria e assistenza ai magistrati

Altre Informazioni: 

Consultazione pubblica dei Registri

Lista degli allegati

Allegati

Responsabile:

Personale amministrativo:

Orario al pubblico:

Apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00

Ubicazione:

Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Piano:

Primo - Ammezzato

Stanza:

20-20bis-21-22-23

Attività svolte:  

Iscrizione a ruolo, attività di cancelleria e assistenza ai magistrati

Altre Informazioni:  

Consultazione pubblica dei Registri

Lista degli allegati

Allegati

Telefono:

091.7423430

Responsabile:

  • Dott.ssa Maria Crocifissa Pitarresi

    Funzionario Giudiziario

    email: marina.pitarresi@giustizia.it

    tel: 091.74 23 730

    Note: Coordinatore dell'Archivio Lavoro Dott.ssa Maria Crocifissa Pitarresi - tel. 091.7423730

Personale amministrativo:

Orario al pubblico:

Apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
Le richieste di copia delle sentenze si possono presentare tutti i giorni.
Il ritiro dei fascicoli di parte e il rilascio delle copie legali delle sentenze avverrà dopo cinque giorni lavorativi il Giovedi e il Venerdi. Il rilascio delle copie informi è immediato.

Ubicazione:

Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Piano:

Primo

Stanza:

74

Attività svolte:  

  • Scannerizzazione sentenze lavoro in formato pdf;
  • attività di cancelleria;
  • rilascio copie sentenze;
  • certificazioni;
  • annotazioni varie su archivio digitale di tutta l’attività dopo il deposito della sentenza.

Lista degli allegati

Allegati


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